Art. 1.

      1. Il Ministero della giustizia-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è autorizzato, in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione, ad assumere tutti i soggetti dichiarati idonei nei concorsi pubblici banditi per la copertura di posti del medesimo Dipartimento entro la data di entrata in vigore della presente legge.